Consiglio di Stato: no alla integrazione documentale <<postuma>> ...


La mancata allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un'irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali.

 

E' l'affermazione contenuta nella sentenza della sez. V del Consiglio di Stato 2 agosto 2010 n. 5084, secondo la quale tale divieto opera vieppiù quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall'ambiguità di clausole della legge di gara (Cons. St. Sez. V, 2 febbraio 2010, n. 428; Cons. St. , 15 gennaio 2008, n. 36; Cons. St., 6 marzo 2006, n. 1068; Cons. St., 30 maggio 2006, n. 3280). In presenza di una prescrizione chiara, la regolarizzazione costituirebbe violazione della par condicio fra i concorrenti .