Consiglio di Stato: diritto di accesso - Rapporto tra normativa generale e speciale


Il Consiglio di Stato è intervenuto sulla questione del rapporto tra le previsioni del Codice e quelle di cui alla legge n. 241/1990 in tema di accesso agli atti (sezione VI, 30 luglio 2010, n. 5062).

 

Si legge nella sentenza che il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici non va posto in termini di accentuata differenziazione, ma piuttosto di complementarietà, nel senso che le disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute nella disciplina della legge n. 241 del 1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie (e quindi dotate di una specialità ancor più elevata in ragione della materia) nel Codice dei contratti, le quali trovano la propria ratio nel particolare regime giuridico di tale settore dell'ordinamento.

 

Secondo i giudici di legittimità, a tale conclusione si perviene d'altronde da un'analisi testuale, prima che sistematica, delle disposizioni normative delle quali qui si discorre, atteso che il citato art. 13 del d.lgs. 163/06 esordisce, per l'appunto, specificando che "salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni".

 

Nella medesima pronuncia è inoltre affrontato il tema della riservatezza e conseguente inaccessibilità di alcuni documenti prodotti in fase di gara, asserendo la illegittimità del diniego di accesso agli atti della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori di costruzione di alcuni manufatti su un'area di proprietà già oggetto di preliminare di compravendita in favore della società istante, posto che, in senso ostativo, non può rilevare la questione inerente il preteso carattere segreto delle informazioni potenzialmente contenute in alcuni dei documenti richiesti (in particolare in quelli che compendiano le offerte tecniche dei partecipanti), dato che dette informazioni - ove effettivamente sussistenti e risultanti da motivata dichiarazione prodotta in sede di presentazione della offerta - possono essere stralciate dalla documentazione da esibire con accorgimenti tecnici facili da osservare (come gli "omissis").