Consiglio di Stato: appalto di servizi ed oneri della sicurezza


La circostanza che nei soli bandi di gara relativi agli appalti di lavori, ai sensi dell'art. 131 del codice dei contratti pubblici, debbano essere evidenziati gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, comporta che, nelle altre procedure di gara, in mancanza della preventiva fissazione del costo per la sicurezza da parte dell'amministrazione aggiudicatrice quale specifica componente del costo del lavoro, è necessario che il relativo importo venga scorporato dalle offerte dei singoli concorrenti e sottoposto a verifica per valutare se sia congruo rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849)