Consiglio di Stato: niente indennizzo in caso di <<revoca sanzione>> e <<revoca decadenza>>


Il caso della ordinaria revoca dei provvedimenti amministrativi - disciplinata dall'art. 21-quinques della legge n. 241 del 1990 - deve essere distinto dalle fattispecie di "revoca - sanzione" o "revoca - decadenza", mediante le quali l'amministrazione può disporre, nei casi previsti dal legislatore, il ritiro di un provvedimento favorevole come specifica conseguenza della condotta del destinatario, quando essa violi specifiche previsioni normative; in questi casi, infatti, la revoca non dipende da valutazioni di opportunità, ma è la conseguenza (vincolata) di una violazione della legge.

 

E' quanto asserito dal Consiglio di Stato (sezione V, 13 luglio 2010, n. 4534) secondo cui è evidente come, in queste ipotesi, non si ponga neanche il problema della corresponsione di un indennizzo, essendo il ritiro del provvedimento legato ad una condotta addebitabile alla parte privata, e non certo a valutazioni di opportunità da parte dell'amministrazione.