Nessuna previsione normativa impedisce alle stazioni appaltanti di dare rilievo alle migliorie solo ai fini della determinazione del punteggio per l'offerta tecnica, e non anche per quello relativo all'offerta economica.
E' la posizione del Consiglio di Stato (Sez. V 13 luglio 2010, n. 4536) secondo il quale il criterio, previsto dal bando di gara e utilizzato dalla Commissione, rientra nella discrezionalità, di cui gode la stazione appaltante nel predisporre le regole della gara e, proprio in quanto preventivamente conosciuto da tutti i concorrenti, non era idoneo a ledere il principio della par condicio o a costituire un indice di irragionevolezza o di illogicità in considerazione della peculiarità della gara in esame. |