Consiglio di Stato: a chi compete la verifica di anomalia?


E' compito della commissione incaricata la valutazione dell'anomalia. Lo afferma la sezione sesta del Consiglio di Stato (sentenza 15 luglio 2010, n. 4584), il quale rileva come l'ufficio (anche se competente nel settore al quale attiene l'oggetto della gara) può dare pareri d'ordine tecnico, ragguagli ed altri elementi utili alla valutazione delle offerte presentate in sede di gara con aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa, ma non può essere rimesso allo stesso il giudizio definitivo sulla congruità delle offerte, allorché sia stata costituita un'apposita Commissione valutatrice, la cui semplice presa d'atto dell'attività compiuta dal RUP non soddisfa all'esigenza che la valutazione delle offerte non venga - nei suoi contenuti concreti e, in special modo, nelle sue tematiche di rilevanza giuridico-interpretativa - sottratta al vaglio dell'organo specificamente deputato a valutare i contenuti delle offerte stesse; attraverso la valutazione dell'anomalia, infatti, viene posta in essere una concreta attività valutativa dei contenuti dell'offerta non di carattere comparativo, ma pur sempre preordinata ad indagare sugli specifici contenuti dell'offerta stessa, sulla sua affidabilità e sulla piena rispondenza, a questo stesso fine, delle giustificazioni addotte originariamente o di quelle integrative eventualmente richieste.