Consiglio di Stato: rapporto tra OS 6 e OG1


In conformità all'articolo articolo 74, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999, ai bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori che prevedano come categoria prevalente la categoria specializzata OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1, trattandosi di categorie specializzate a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni.

 

E' l'affermazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 12 luglio 2010, n. 4481, nella quale è altresì rilevato che, al fine di evitare contestazioni, è necessario prevedere tale possibilità nel bando (in tal senso si era espressa anche l'Autorità con determinazione n. 8/2002)