Il TAR Lazio interviene sulla questione del diritto di accesso del subappaltatore agli atti e documenti concernenti l'appalto principale (Roma, Sez. I, 9 agosto 2010, n. 30467).
Si legge nella pronuncia che è illegittimo il silenzio serbato dalla p.a. sull'istanza di accesso agli atti inerenti ad una procedura di appalto di lavori avanzata dalla società subappaltatrice (contratto principale e relativi allegati; capitolato speciale e relativi allegati; atto aggiuntivo e relativi allegati; analisi dei prezzi, elenco prezzi e computo metrico, di contratto e di atto aggiuntivo; contabilità dei lavori; verbali di consegna, ultimazione, sospensione, ripresa, collaudo), essendo insorta controversia sui corrispettivi relativi al subappalto, considerato che, nel campo della contrattualistica pubblica, l'interesse delle ditte subappaltatrici a conoscere dei documenti amministrativo - contabili relativi all'esecuzione dei lavori appaltati si differenzia da quello della generalità dei cittadini ed assurge a posizione giuridica qualificata (così, ad esempio, TAR Lombardia, sez. I, 8.2.2007 , n. 209). Inoltre, con specifico riguardo alla contabilità dei lavori, i giudici laziali rammentano come sia stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che trattasi di "documentazione che, ancorché afferente a rapporti interni tra p.a. ed appaltatore e, quindi, formalmente privatistici, ciò non di meno attiene ad un contratto d'appalto di opere pubbliche e all'esecuzione dei relativi lavori e, quindi, ad un ambito di sicura rilevanza pubblicistica; attraverso l'esecuzione delle dette opere in virtù del contratto d'appalto l'amministrazione mira, infatti, essenzialmente a perseguire le proprie finalità istituzionali" (Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 1999, n. 743). |