Con DPR 2 agosto 2010 n. 150 pubblicato sulla G.U. del 10 settembre 2010 n. 212, è stato emanato il Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.
Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dunque il 25 settembre p.v...
Più nel dettaglio il regolamento in parola disciplina le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni concernenti la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.
Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.
Per quanto concerne gli accessi l'articolo 2 stabilisce che il prefetto, avvalendosi del gruppo interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, dispone gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese nel rispetto dei criteri di celerità ed efficacia dell'azione amministrativa.
Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso (articolo 3 comma 1).
Il prefetto, acquisita la relazione di cui sopra, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti di tutti i soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione prevista dall'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, previa eventuale audizione dell'interessato.
Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.
L'articolo 4 comma 2 del regolamento in esame, dispone che, ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza delle altre amministrazioni, dell'informazione è data tempestiva comunicazione, a cura del prefetto, ai seguenti soggetti:
a) stazione appaltante;
b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di accertamento;
c) prefetto che ha disposto l'accesso;
d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) Ministero dello sviluppo economico.
I dati acquisiti nel corso degli accessi devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui e' stato effettuato l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia |