L'art. 118 comma 2 del D.lgs. 163/2006, il quale stabilisce che tutte le prestazioni nonché le lavorazioni a qualsiasi categoria appartengono sono subappaltabili e affidabili in cottimo, data la sua estrema genericità, non sembra in alcun modo supportare la tesi che restringe la possibilità di subappaltare solamente le lavorazioni o parti delle stesse integralmente considerate; la menzionata disposizione subordina l'affidamento in subappalto solamente al ricorrere delle condizioni elencate nel citato comma 2, per cui in presenza di tali condizioni l'autorizzazione al subappalto costituisce un atto dovuto, essendo escluso qualsivoglia profilo di discrezionalità da parte della stazione appaltante nell'adottare il relativo provvedimento autorizzatorio, dovendo quest'ultima limitarsi a svolgere una funzione meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al predetto comma 2.
E' la posizione espressa dalla sezione III del TAR lazio Roma 7settembre 2010 n. 32134 con la quale è altresì affrontata la questione concernente il ribasso da applicare ai contratti di subappalto.
Si legge nella sentenza che il comma 4 dell'articolo 118 stabilisce che l'affidatario deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento.
Secondo i giudici romani allorché l'affidatario intenda subappaltare singole prestazioni contrattuali, il limite del 20% deve essere riferito al prezzo di queste ultime come specificatamente indicato in sede di offerta, per cui in presenza di tale presupposto e delle altre condizioni indicate dal secondo comma, la stazione appaltante è tenuta ad autorizzare il subappalto anche di singole prestazioni. |