Si richiama l'attenzione su un parere dell'Autorità (22 settembre 2010 n. AG27-10) riguardante le imprese cooptate.
Osserva l'Organo di Vigilanza che gli elementi caratterizzanti la c.d. cooptazione sono essenzialmente quattro:
1. il soggetto associante (impresa singola o ATI) deve avere di per sé tutti i requisiti necessari a concorrere;
2. l'impresa associata minore, c.d. cooptata, può possedere una qualificazione anche per categorie e classifiche diverse da quelle richieste dal bando;
3. i lavori che la o le associate minori eseguiranno non devono superare il 20% dell'importo complessivo dell'appalto;
4. la somma delle classifiche relative alle qualificazioni possedute dall'associata minore deve coprire l'importo dei lavori che essa eseguirà.
Tale regime - rileva l'Autorità nel parere di cui occupa - indubbiamente costituisce una deroga alla disciplina dettata per le ATI di tipo orizzontale e verticale relativamente al possesso dei requisisti c.d. speciali.
Tuttavia, non emerge, né dal testo normativo, né da altri elementi di natura interpretativa, che la deroga riguardi anche il possesso dei requisiti c.d. generali di cui all'art. 38 del d.Lgs. 163/06, il quale si riferisce indistintamente a tutti "i soggetti" per quali prevede - fra l'altro - come causa di esclusione "l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ...".
Qualora la cooptata non sia possesso dei requisiti di carattere generale si ritiene che questa non possa legittimamente partecipare alla procedura.
Alla luce di quanto sopra, si deve pertanto rilevare come la circostanza che all'impresa c.d. cooptata sia riferibile un certificato DURC da cui emerga una situazione di irregolarità contributiva assistenziale e/o previdenziale, dovrebbe, laddove ne venga definitivamente accertata la gravità nonché la rilevanza ai sensi dell'art. 38 del d.Lgs. 163/06, determinare l'integrazione della causa di esclusione dalla procedura per l'ATI. |