Con Circolare prot. n. 13001/118/Gab, in data 9 settembre 2010, indirizzata ai prefetti della Repubblica, ai commissari del Governo per le province autonome di Treno e Bolzano e al Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta - Servizio affari di Prefettura, il Gabinetto del Ministero dell'Interno - a margine di una riunione con le maggiori associazioni rappresentative delle imprese e degli enti locali, l'Avvocatura dello Stato, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici e la Procura Nazionale Antimafia - ha chiarito che la disposizione di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari, deve intendersi riferita "ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge sopra citata", ossia ai contratti stipulati successivamente al 7 settembre 2010.
Tale interpretazione, secondo il Ministero, deriverebbe da una lettura sistematica delle disposizioni contenute nella legge n. 136/2010, atteso che il legislatore, laddove ha ritenuto di estenderne l'applicazione ai rapporti in essere, lo ha sancito espressamente (cfr. articolo 2, comma 1, lettera c)).
Diversamente, evidenzia ancora il Ministero, la retroattività della disciplina in commento - andando ad incidere in modo sostanziale sull'assetto contrattuale già in essere, in palese violazione delle disposizioni civilistiche in materia di autonomia negoziale - determinerebbe il possibile insorgere di contenziosi, con conseguenti danni sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese. |