TAR Toscana: se manca un commissario…


Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, la Commissione deve operare nella pienezza dei suoi componenti e se è ammesso che si suddivida in sottocommissioni per svolgere attività istruttorie o preparatorie, le decisioni devono sempre essere assunte dal plenum (C.d.S. IV, 12 maggio 2008 n. 2188).

 

Infatti, la commissione di gara costituisce un collegio perfetto che deve operare con l’interezza dei suoi membri e non con la semplice maggioranza dei componenti, sicché le operazioni propriamente valutative non possono essere delegate a singoli componenti o a sottocommissioni (C.d.S. IV, 05 agosto 2005 n. 4196; C.G.A.R.S. sez. giurisd., 21 luglio 2008 n. 661). E’ quanto affermato dal TAR Toscana con sentenza n. 515 resa dalla sez. I in data 24 marzo 2011.