Atteso che il momento in cui va verificata la sussistenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale (così come di quella fiscale) è quello di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la eventuale regolarizzazione successiva, se vale a eliminare il contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale (o il fisco) non può comportare ex post il venir meno della causa di esclusione (ex plurimis, Consiglio Stato, sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5575).
E’ quanto asserito dal Consiglio di Stato (sez. IV 12 aprile 2011 n. 2283), il quale rimarca come la giurisprudenza di legittimità abbia già avuto modo di chiarire che deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento (Cons. Stato, sez. IV n. 1458/2009). |