Corte di Cassazione: turbativa d’asta anche se il collegamento è legittimo


La sezione VI penale della Corte di Cassazione (sentenza 26 aprile 2011 n. 16333) ha affermato che la presentazione di offerte coordinate da parte di diverse società partecipanti ad un appalto pubblico integra il reato di turbativa d’asta ex art. 353 c.p., e ciò anche nel caso in cui fra le imprese sussista un collegamento legittimo e consentito.

 

Ciò che rileva non è il mero dato del collegamento - formale o sostanziale - in sé; infatti, esso anche quando non consentito, rimane sempre e solo un indice di irregolarità suscettibile di acquisire rilevanza penale.

 

Ad essere contrario alla legge è l’esistenza dell’accordo preventivo, in quanto idoneo ad influire sull’esito della gara, così violando i beni giuridici tutelati dalla norma e cioè la libertà di partecipazione e la libertà dei singoli partecipanti di influenzare l’esito della gara secondo la regola di libera effettiva concorrenza, nell’interesse primario della pubblica amministrazione e della individuazione del giusto prezzo.

 

Osserva la Suprema Corte che la conoscibilità del collegamento tra i partecipanti alla gara, formale o sostanziale, non si traduce nella liceità penale degli accordi preventivi intercorsi sui contenuti delle singole offerte presentate dai collegati, volti ad influire sull’esito della gara, perché l’articolo 353 c.p. ha sempre l’efficacia di autonoma fonte incriminatrice, vietandoli quale che sia il rapporto a monte tra i partecipanti.

 

Prevedendo anche la condotta della collusione, l’articolo 353 c.p. incrimina tutti gli accordi preventivi tra partecipanti aventi ad oggetto gli specifici contenuti delle rispettive offerte, volti ad alterare la regola indefettibile della libera concorrenza fra i soggetti giuridici che partecipano in via autonoma, regola che, posta innanzitutto a garanzia della pubblica amministrazione quale metodo che assicura il corretto ed efficace perseguimento del giusto prezzo, secondo i parametri dello specifico bando, è indisponibile per i singoli partecipanti.

 

Trattandosi di reato di pericolo, la consumazione avviene con la presentazione delle offerte dai contenuti concordati, perché è in quello momento che la gara è turbata, senza che occorra la produzione di un danno o il conseguimento di un profitto.