La procedura concorsuale deve essere espletata nel rispetto di quelle prescrizioni, sia pure di natura formale, che devono garantire, più che il “favor partecipationis”, la “par condicio” dei contraenti. In tal senso, non possono essere assimilate alla sottoscrizione le firme e i timbri posti sul frontespizio o sulla prima pagina degli elaborati e documenti costituenti l’offerta tecnica.
La sottoscrizione di un documento è lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione anteposta contenuta nello stesso, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell’atto ma anche di rendere l’atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà; ne consegue che l’apposizione della firma debba avvenire esclusivamente in calce, ovvero in chiusura del documento, come volontà di adesione a quanto precede.
Più precisamente, nelle procedure di evidenza pubblica, l’offerta “è qualificabile come dichiarazione di volontà del privato volta alla costituzione di un rapporto giuridico e la sua sottoscrizione, secondo le regole previste dalla “lex specialis” di gara, assolve alla funzione di assicurare la provenienza, la serietà, l’affidabilità e l’insostituibilità dell’offerta stessa e la relativa sottoscrizione assume il connotato di condizione essenziale per l’ammissibilità dell’offerta, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale e la mancanza anche parziale della sottoscrizione inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta” (Consiglio Stato, sez. V, 7 novembre 2008, n. 5547; nello stesso senso, T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 18 febbraio 2010, n. 630, e T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 19 aprile 2010, n. 5498).
Nella specie, “La sottoscrizione delle singole parti dello schema di offerta da presentare in una gara d’appalto risponde al più generale principio di necessità di approvazione espressa delle condizioni generali di contratto, di cui all’art. 1341 c.c. La mancanza di sottoscrizione delle condizioni generali di contratto comprometterebbe - ai sensi della lettura coordinata dei commi 1 e 2 dell’art. 1341 c.c. – l’efficacia delle stesse, con ovvi pregiudizi per la certezza dei rapporti giuridici nonché per il buon andamento della p.a. ed altererebbe la “par condicio” tra i concorrenti” (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 13 luglio 2010, n. 25087).
Pertanto, vale il principio generale secondo cui “la mancata sottoscrizione di un atto che costituisce uno dei documenti integranti la domanda di partecipazione alla gara da parte di un concorrente non può essere considerata in via di principio una irregolarità formale sanabile nel corso del procedimento perché fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso” (Consiglio Stato, sez. IV, 31 marzo 2010, n. 1832).
In definitiva l’offerta presentata dal concorrente di una gara pubblica deve sempre proporsi come proposta contrattuale ovvero come atto negoziale idoneo a manifestare la volontà contrattuale di concludere l’accordo in caso di aggiudicazione e ad impegnare validamente l’offerente, quantomeno rispetto ai profili essenziali del contratto; proprio in quanto la sottoscrizione esprime e qualifica la riconduzione della volontà di assumere impegno la sua mancanza è causa di inesistenza delle dichiarazioni di portata negoziale, impedendo il risultato verso cui l’azione amministrativa è diretta.
E’ la posizione del TAR Puglia (Lecce sez. III 7 aprile 2011 n. 625), secondo cui se è vero che il requisito della sottoscrizione dell’offerta è soddisfatto anche da forme equipollenti quali l’apposizione della sola sigla in calce all’offerta, unitamente al timbro dell’impresa ed alle generalità del legale rappresentante (se la funzione della sottoscrizione della documentazione è, infatti, quella di renderla riferibile al presentatore dell’offerta e, quindi, a vincolarlo all’impegno assunto, laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara – cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 22 ottobre 2009, n. 1706); non altrettanto può dirsi anche per l’apposizione della firma sul frontespizio o “in testa” o sulla prima pagina che non è in grado di assolvere adeguatamente a tale complessa funzione. |