In linea generale, le informazioni di cui al secondo comma dell'art. 71 del codice dei contratti devono essere comunicate dalle stazioni appaltanti nei termini prescritti; tuttavia tale precetto deve essere applicato in senso funzionale al procedimento, per cui solo quando le informazioni concernono aspetti assolutamente rilevanti ai fini dell'offerta, la mancata risposta diviene elemento causativo di illegittimità (TAR Sicilia Catania sez. II 29 marzo 2011 n. 746, richiamando TAR Lazio – Roma, Sez. III, 21 novembre 2008, n. 10565).
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