Autorità: in tema di sanzioni alle imprese ex articolo 74 D.P.R. n. 207/2010


Con Determinazione del 6aprile 2011 n. 3, l’Autorità ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni per la violazione da parte delle imprese dell’obbligo di informazione, previste dall'articolo 74 del nuovo regolamento.

 

Si legge tra l’altro nella determinazione che la condotta sanzionabile dall’Autorità, ai sensi del primo comma dell’articolo 74, è costituita dal rifiuto o dall’omissione da parte dell’impresa di fornire entro il termine indicato (trenta giorni) le informazioni e/o i documenti oggetto di una richiesta formulata ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del Codice.

 

Rimarca l’Autorithy che, come affermato anche dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. 26 agosto 2005, n. 17396), alla mancata risposta nel senso anzidetto sono equiparate le condotte costituite dalla risposta priva di almeno uno degli elementi essenziali oggetto della richiesta (risposta incompleta) e dalla risposta, pur completa ed esaustiva, inviata oltre il termine previsto (risposta tardiva).

 

Sempre nella determinazione è rilevato che, nel caso in cui l’Autorità accerti che l’impresa ha fornito informazioni e/o esibito documenti risultati non veritieri, la stessa è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 6, comma 11, del Codice, fino ad un massimo di euro 51.545.

 

Tuttavia, è rammentato nella determinazione che, secondo quanto previsto dall’articolo 74, comma 5, del Regolamento, l’accertamento delle false dichiarazioni da parte dell’Autorità ha un’ulteriore conseguenza nei confronti dell’impresa e dell’attestazione di qualificazione da questa posseduta. Infatti, una volta adottato il provvedimento sanzionatorio per false dichiarazioni, l’Autorità deve informare la SOA, la quale, a sua volta, è tenuta a verificare ai sensi dell’articolo 40, comma 9-ter, del Codice, che l’attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale e a dichiararne la decadenza ove tale requisiti non sussistano.

 

In caso di inerzia della SOA, l’Autorità può provvedere direttamente alla sospensione cautelare e/o all’annullamento dell’attestazione rilasciata in difetto dei presupposti, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera m), del Codice. I controlli che la SOA effettua a seguito della ricezione della comunicazione da parte dell’Autorità sono relativi ai requisiti ordine generale e speciale valutati dalla SOA ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione.

 

Ciò nel presupposto che la ratio della disposizione in esame deve essere individuata nella necessità di sottoporre a nuova verifica l’impresa che, avendo fornito informazioni e/o esibito documenti risultati non veritieri in risposta a richieste formulate da parte dei soggetti indicati nell’articolo 6, commi 9 e 11, del Codice, possa aver tenuto lo stesso comportamento anche con riferimento agli adempimenti previsti per il rilascio dell’attestazione di qualificazione.