Autorità: il “peso” dell’elemento prezzo nell’offerta economicamente più vantaggiosa


Si segnala un’interessante pronuncia dell’Autorità (Parere 10 marzo 2011 n. 40) in tema di offerta economicamente più vantaggiosa.

 

Secondo l’Autorità, la previsione di 15 punti su 100 per il prezzo, come pure la previsione di 10 punti su 100 per l’offerta tempo, deve considerarsi “border line” ai fini della ragionevolezza in tema di marginalizzazione, pur senza scavalcare il relativo limite.

 

A titolo esemplificativo – osserva l’Autorità - per l’elemento prezzo è stata reputata in altra circostanza come illogica la marginalizzazione operata attraverso la limitazione del suo peso a 5 punti su 100, tale da far perdere sostanziale rilievo all’elemento prezzo (e, quindi, al dato economico) ai fini della scelta dell’aggiudicatario, senza alcuna esplicita motivazione correlata alle peculiarità specifiche dell’appalto oggetto di affidamento, producendo così anche uno"squilibrio" nella scelta razionale del peso relativo a ciascun elemento.

 

Con riferimento al caso sottoposto all’attenzione dell’Organo di vigilanza, se per un verso il bando non manifesta le peculiarità e le finalità perseguite, per un altro verso, trattandosi di un intervento particolare sottoposto a vincolo paesaggistico ed ambientale, appare – a giudizio dell’autorità - sussistere un’oggettiva peculiarità dell’appalto in affidamento che mantiene nei limiti della ragionevolezza la scelta compiuta di privilegiare proposte tecniche migliorative rispetto all’aspetto economico e temporale.

 

Nella determinazione è inoltre affrontata la questione della legittimità dell’attribuzione di un punteggio di poco inferiore all’elemento prezzo, ad una generica voce qualificata "ORGANIGRAMMA CONCORRENTE ED ESPERIENZA".

 

L’Autorità, nell’affermare l’inammissibilità di tale attribuzione, sottolinea la distinzione sussistente tra elementi di valutazione dell’offerta e requisiti di partecipazione, evidenziando che è nell’ambito dei secondi che devono essere inquadrati e valutati (a fini di ammissione) gli elementi concernenti le precedenti esperienze e le caratteristiche organizzative e dimensionali della singola impresa interessata in quanto del settore.

 

Sulla problematica l’Autorità si è peraltro più volte pronunciata (cfr. Deliberazione 27 giugno 2007 n. 209; Deliberazione n. 30 del 6 febbraio 2007) sostenendo che "la Stazione Appaltante nell’individuare i punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non deve confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, con gli elementi di valutazione dell’offerta. Detta confusione, infatti, come anche di recente evidenziato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 1 marzo 2007, si pone in conflitto con la normativa comunitaria e nazionale".