Con Deliberazione del 23 marzo 2011 n. 41, l’Autorità è tornata ad affrontare la tematica dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La pronuncia dell’Autorità prende le mosse da un esposto di un’impresa, secondo la quale la formula matematica utilizzata dalla stazione appaltante, in relazione ad una gara da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa, per l’assegnazione dei 20 punti dell’offerta economica, sui 100 a disposizione, non consentirebbe alla stazione appaltante di acquisire il servizio economicamente più vantaggioso.
La formula utilizzata prevedeva, infatti, l’utilizzo della radice quadrata, operatore matematico che ha l’effetto di diminuire in modo eccessivo, secondo l’esponente, la distanza tra le offerte economiche, al punto da attribuire punteggi molto simili ad offerte economiche molto diverse, non consentendo quindi, una reale competizione sul prezzo.
L’Autorità ha chiesto chiarimenti sulle ragioni logico giuridiche sottese all’introduzione dell’operatore matematico “radice quadrata” che ha l’effetto di appiattire i valori assegnati all’offerta economica, laddove era già stato dato un peso preponderante all’offerta tecnica per la quale la commissione di gara poteva assegnare fino a 80 punti, contro i soli 20 punti attribuibili alla componente economica.
Secondo la stazione appaltante la peculiarità del servizio oggetto di gara sarebbe stata tale da rendere necessario privilegiare la componente tecnica delle offerte.
La scelta del criterio economicamente più vantaggioso, l’attribuzione di 80 su 100 punti alla parte tecnica dell’offerta e la scelta della formula matematica utilizzata per valutare l’offerta economica, idonea a limitarne l’incidenza, sarebbero tutti strumenti idonei a scongiurare il rischio di attribuire un eccessivo peso alla parte economica dell’offerta, sminuendo, quindi, oltremodo l’apprezzamento delle offerte dal punto di vista tecnico, a discapito della qualità del servizio.
In sostanza, la stazione appaltante avrebbe utilizzato questa formula matematica come mezzo per ridurre al minimo l’incidenza del prezzo nella valutazione dell’offerta.
La formula matematica applicata dalla stazione appaltante per la valutazione delle offerte economiche è la seguente:
PE = √(PM/PO)*20
PE = punti offerta economica
PM = prezzo offerto più basso tra i concorrenti
PO = prezzo offerto dal concorrente in esame
Secondo l’Autorità siffatta formula riduce drasticamente la distanza tra le diverse offerte economiche, disincentivando quindi eccessivamente la competizione sul versante prezzo.
Ipotizzando infatti un ribasso massimo del 50% sul prezzo posto a base d’asta, la differenza tra l’offerta più alta (per ipotesi pari al prezzo a base d’asta, ovvero 2.500.000 euro, in corrispondenza della quale risulterebbero attribuiti punti 14) e quella più bassa (in questo caso pari a 1.250.000,00, in corrispondenza della quale verrebbero attribuiti punti 20), si tradurrebbe in soli 6 punti di scarto tra le due offerte e come tale facilmente compensabile con il punteggio attribuito all’offerta tecnica.
Come si vede, pertanto, è altamente probabile che un’offerta scarsamente competitiva sul piano economico e nel contempo non particolarmente più apprezzabile sul piano tecnico rispetto ad un’altra, risulti vincente.
Orbene, se è vero che rientra nella discrezionalità amministrativa l’individuazione dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nel rispetto della proporzionalità e della ragionevolezza (parere dell’Autorità del 20 aprile 2008 n. 93 e Parere n. 88 del 10/09/2009), è anche vero che, una volta effettuata tale scelta discrezionale, a monte, attribuendo un peso nettamente preponderante alla parte tecnica (80 punti) rispetto alla componente economica (20 punti), non appare ragionevole la scelta della stazione appaltante di adottare, altresì, una formula matematica che finisce per disincentivare la competizione sul prezzo, visto lo scarso effetto premiante, in termini di punteggio, dell’algoritmo applicato.
Nel caso in esame la formula matematica utilizzata va a svilire oltremodo la componente prezzo, al punto che si potrebbe addivenire all’individuazione del vincitore in una situazione in cui la portata dell'offerta economica finirebbe per manifestarsi come del tutto ininfluente ai fini del risultato finale.
Ciò creerebbe delle indubbie conseguenze anche sul piano dell’economicità dell’affidamento, annoverata tra i principi cardini cui deve essere improntato l’affidamento dei contratti pubblici, secondo l’art. 2, comma 1, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163. Infatti, l’obiettivo della stazione appaltante di selezionare l’offerta tecnicamente più competitiva, deve, in ogni caso, essere raggiunto con il minor utilizzo delle risorse disponibili.
In sintesi, alla luce dell’opzione di fondo operata dall’amministrazione, di relegare il punteggio attribuibile all’offerta economica a soli 20 punti (su 100), il principio di economicità dell’affidamento imponeva di lasciar esplicare in tutta la sua forza espansiva il meccanismo di attribuzione del punteggio relativo alla componente economica, risultando, pertanto, ingiustificata ogni compressione della variazione di punteggio compresa nell’intervallo 1-20 e consistente nella riduzione più che proporzionale della distanza tra i punteggi attribuiti alle offerte. |