Consiglio di Stato: i presupposti per la procedura negoziata


Riveste carattere eccezionale il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, atteso il generale obbligo dell’Amministrazione di individuare il privato contraente attraverso il confronto concorrenziale.

 

Ciò impone un particolare rigore nella individuazione dei presupposti che possono legittimare il ricorso a tale procedura.

 

Nell’ipotesi in cui la scelta della procedura negoziata sia stata effettuata per "ragioni di natura tecnica", le quali presuppongono l’esistenza di una sola impresa in grado di eseguire la fornitura oggetto dell’appalto, è onere della stazione appaltante dimostrare la "unicità" del fornitore e la conseguente necessità di attivare la procedura negoziata.

 

Pertanto, laddove non sia stato accertato, attraverso una puntuale indagine conoscitiva (da effettuarsi anche in ambito comunitario), che sul mercato opera una sola impresa in grado di fornire quanto richiesto dalla S.A., non sussistono le condizioni per la procedura negoziata, né la circostanza che la ditta offre un sistema con caratteristiche particolarmente gradite dalla S.A. può giustificare la deroga alla procedura concorsuale, dal momento che proprio in sede di gara pubblica possono essere meglio apprezzate le qualità tecniche dei prodotti offerti, con la possibilità di scegliere quello maggiormente rispondente alle esigenze della Amministrazione (Consiglio di Stato sez. III 19 aprile 2011 n. 2404).