Consiglio di Stato: la lettura dell’offerta economica in privato …


La mancata lettura delle offerte economiche nella seduta pubblica può considerarsi giustificata dalla circostanza che l’esame delle offerte economiche, alla stregua della disciplina dettata dalla normativa di gara, non si esaurisce nel mero riscontro oggettivo del dato numerico, ma implica la valutazione del tenore dell’offerta alla luce del collegato piano economico-finanziario che – nel caso in esame - costituiva parte integrante dell’offerta.

 

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato (Sez. V 20 aprile 2011 n. 2447), secondo il quale, nel caso di specie, il principio giurisprudenziale che consente la deroga al principio della pubblicità nelle ipotesi in cui venga in rilievo una procedura di gara retta dal metodo dell’offerta economicamente vantaggiosa implicante un’attività valutativa estesa anche alla componente economica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2006, n. 2370; 11 febbraio 2005, n.388;18 marzo 2004, n. 1427).

 

Il rischio di manipolazioni e sostituzioni è stato nella specie scongiurato anche dalla condotta complessiva della commissione, che, dopo avere aperto in seduta pubblica le buste contenenti le offerte economiche in un torno di tempo successivo alla valutazione delle offerte economiche, ha proceduto a contrassegnare le offerte con l’apposizione di una sigla dei componenti della commissione ed ha assicurato la successiva custodia dei plichi nelle more dell’espletamento della rammentata attività valutativa.