Il potere di ritirare gli atti di gara, attraverso gli strumenti della revoca e dell'annullamento, facente capo alle stazioni appaltanti va riconosciuto in presenza di adeguate ragioni di pubblico interesse o di vizi di merito e di legittimità, tali da rendere inopportuna o comunque da sconsigliare la prosecuzione della gara stessa, come ad esempio nel caso in cui la revoca dell'aggiudicazione provvisoria sia giustificata da un nuovo apprezzamento della fattispecie in base a circostanze sopravvenute, essendo collegata ad una facoltà latamente discrezionale dell'Amministrazione, che non inerisce ad alcun rapporto contrattuale, ma attiene ancora alla fase della scelta del contraente, quando, cioè, l'Amministrazione ha la possibilità di valutare la persistenza dell'interesse pubblico all'esecuzione delle opere appaltate.
E' quanto riportato nella pronuncia del TAR Lombardia (sez. I 29/12/2010 n. 7734), secondo la quale l'Amministrazione può provvedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, anche in via implicita e senza obbligo di particolare motivazione, anche se l'intervento in autotutela sia basato su una valutazione di convenienza economica, la cui sussistenza deve essere, però, idoneamente e inequivocamente accertata. |