TAR Piemonte: il giudizio di non anomalia


Il giudizio di non anomalia, ossia di congruità dell'offerta, non richiede, di regola, una motivazione puntuale ed analitica, poiché le giustificazioni presentate dall'offerente possono costituire per relationem la motivazione del provvedimento.

 

Lo afferma il TAR Piemonte, il quale sottolinea come si imponga invece una valutazione particolarmente diffusa ed analitica nel caso di giudizio di anomalia, che porta a non procedere all'aggiudicazione (sul tema è richiamata una precedente pronuncia del medesimo T.A.R. Piemonte, Sez. I, 1.11.2008, n. 2858).

 

Segnalano i giudici sabaudi come di recente il Consiglio di Stato abbia ribadito le tratteggiate coordinate esegetiche avendo precisato che "il giudizio di anomalia dell'offerta richiede una motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda in senso negativo; nel caso, invece, di valutazione di congruità dell'offerta anomala, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alla giustificazioni rese dall'impresa vincitrice, sempre che queste siano a loro volta congrue ed adeguate" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3.11.2010, n. 7759; in terminis anche Consiglio di Stato, Sez. V, 22.2.2010, n. 1029).