Secondo le indicazioni della giurisprudenza il c.d. "taglio delle ali" va applicato sia nel calcolo della media dei ribassi, quanto nel calcolo della media degli scarti.
Ciò sulla base della ratio del c.d. taglio delle ali, la quale riposa nella considerazione che "il taglio delle ali non deve soffrire eccezioni o intermittenze nello sviluppo logico e aritmetico della determinazione della soglia di anomalia e, quindi, un metodo di calcolo che prendesse in considerazione il correttivo solo ai fini di una delle due operazioni e non di entrambe, sarebbe intrinsecamente contraddittorio, in quanto darebbe luogo a due giudizi di valore giuridico fra loro incompatibili e antitetici"(Cons. Stato, Sez. II, 3 marzo 1999, n. 285).
E' quanto affermato dal TAR Lazio con la sentenza della sez. III ter 22 dicembre 2010 n. 38211, nella quale è altresì sostenuto che tali offerte estreme potrebbero solo condizionare la determinazione della media e, quindi, della soglia di anomalia e non corrispondere ad una reale intenzione di contrarre, sicché appare ragionevole che il legislatore abbia inteso predisporre un meccanismo di accantonamento delle stesse dal calcolo e privarne di effetti. |