Il richiamo, operato dall'art. 233, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, all'art. 49 con la specifica " nei limiti di compatibilità" non deve intendersi quale possibilità consentita ai settori speciali di fissare in sede di lex specialis una disciplina più rigorosa dell'avvalimento; viceversa, tale richiamo è finalizzato ad evitare che ai settori speciali siano estese norme di eccessivo rigore incompatibili con il dettato comunitario.
E' quanto affermato dal Consiglio di Stato (sez. VI 29/12/2010 n. 9577), secondo il quale la disciplina nazionale va intesa non solo nel senso che anche nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese è ammesso l'utilizzo dell'avvalimento, ma anche nel senso che persino la quota minima di requisiti che ciascun componente di un raggruppamento deve possedere può essere dimostrata mediante ricorso all'avvalimento.
Nell'ambito di un'associazione temporanea di imprese non vi sono pertanto limiti legali quantitativi al ricorso all'avvalimento, potendo lo stesso essere utilizzato anche per le percentuali di capacità minima richiesti dalla legge per ciascun singolo mandante. |