Consiglio di Stato. Informazioni tipiche ed atipiche


Mentre nell'informativa prefettizia antimafia c.d. atipica ex art. 1-septies, l n. 629/1982, l'efficacia interdittiva puņ scaturire da una valutazione autonoma e discrezionale dell'Amministrazione destinataria, nella informativa antimafia "tipica", ex art. 10, d.P.R. n. 252/1998, l'efficacia interdittiva discende direttamente dalla valutazione del Prefetto, per cui la stazione appaltante non ha alcun potere discrezionale, atteso che l'esclusione dell'impresa deriva direttamente dall'atto prefettizio.

 

L'informativa antimafia, peraltro, deve fondarsi su di un quadro fattuale di elementi che, pur non dovendo assurgere necessariamente a livello di prova (anche indiretta), siano tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l'id quod plerumque accidit, l'esistenza di elementi che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto con la pubblica amministrazione (Consiglio di Stato sez. VI 15 dicembre 2010 n. 8928)