Consiglio di Stato: in tema di regolarità della gara e componenti della commissione


Sempre a mezzo della già richiamata sentenza della sezione VI sez. del 29 dicembre 2010 n. 9577, il Consiglio di Stato è intervenuto anche sulla questione concernente il principio di continuità della gara (celerità e imparzialità), affermando che detto principio non viene violato se:

 

- le operazioni di gara si svolgono con ragionevole celerità, anche se non in un unico giorno o in pochi giorni consecutivi;

 

- la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte preceda la conoscenza delle offerte medesime;

 

- venga rispettato il principio di segretezza delle operazioni di gara fino alla enunciazione dell'esito della stessa (Cons. St., sez. VI, 2 febbraio 2004, n. 324).

 

Sempre secondo il Consiglio di Stato, il principio di continuità delle gare pubbliche è un principio meramente tendenziale, ben suscettibile di deroga laddove esistano circostanze oggettive, non necessariamente richiamate nei verbali, che impongano, proprio per il rispetto dei principi di buon andamento e "par condicio" più volte invocati dalla medesima società ricorrente, una ponderata attività di valutazione in relazione alla complessità dell'oggetto di gara e ai requisiti richiesti (Cons. St., sez. V, 25 luglio 2006, n. 4657; Id., 18 novembre 2002, n. 6388).

 

Infine, la sentenza in commento affronta il tema della nomina della composizione della commissione di gara, rilevando che, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006 - applicabile anche ai settori speciali in quanto richiamato espressamente dall'art. 206, d.lgs. n. 163 del 2006, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, va nominata una commissione di gara e, in tale commissione, i componenti diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (comma 4).

 

E' evidente dunque che l'incompatibilità, mirando a garantire l'imparzialità dei commissari di gara, si riferisce a soggetti che abbiano svolto incarichi relativi al medesimo appalto, quali in ipotesi incarichi di progettazione, di verifica della progettazione, incarichi di predisposizione della legge di gara e simili. L'incompatibilità non può estendersi a qualsivoglia funzionario dipendente dalla stazione appaltante, che svolge incarichi amministrativi o tecnici che non sono relativi allo specifico appalto.