Si segnala una pronuncia del TAR Lazio (sez. III 31 dicembre 2010 n. 39288) sul c.d "falso innocuo".
Il TAR, aderendo all'orientamento sostanzialistico avanzato di recente dal Consiglio di Stato (sezione V 9 novembre 2010 n. 7967), ripropone la teoria del falso innocuo, per cui il primo comma dell'art. 38 D.lgs. 163/2006 ricollega l'esclusione dalla gara al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il secondo comma non prevede analoga sanzione per l'ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione.
Ne deriva - secondo il Tribunale capitolino - che solo l'insussistenza, in concreto, delle cause di esclusione previste dall'art. 38 comporta, ope legis, l'effetto espulsivo, con la conseguenza che allorché il partecipante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 38 e la lex specialis non preveda espressamente delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull'oggetto delle dichiarazioni da fornire, facendo generico richiamo all'assenza delle cause impeditive ex art. 38, l'omissione della dichiarazione non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ricorrendo un'ipotesi di falso innocuo, come tale insuscettibile, in carenza di una previsione normativa o della legge di gara, a fondare l'esclusione, le cui ipotesi sono tassative. |