TAR Veneto: in tema di controllo dei poteri del fideiussore


La regola di carattere generale che se ne deve trarre in tema di contratti della pubblica amministrazione è che, il soggetto che partecipa ad una pubblica gara, con l'obbligo di prestare cauzione provvisoria, può fare ricorso alla fideiussione, ma è, comunque, obbligato a presentare soggetto capace a prestare la garanzia e, trattandosi di una società per azioni regolarmente autorizzata (come nella specie), a fornire alla stazione appaltante, con il documento fideiussorio, anche gli elementi giustificativi dei poteri del sottoscrittore di costituire l'obbligazione di garanzia a carico della società presentata.

 

E' quanto affermato dal TAR Veneto (sez. I 15 giugno 2011 n. 1037) richiamando la posizione espressa al riguardo dal Consiglio di Stato (sezione V, n. 4421/2005)