TAR Puglia: se il prezzo viene svelato prima ...


In giurisprudenza, il divieto di riportare qualsiasi valorizzazione delle voci di prezzo contenute nell'elenco metrico risponde alla finalità di evitare che nell'offerta tecnica siano contenuti dati che consentono di individuare le positive ricadute economiche derivanti dalle varianti presentate consentendo la ricostruzione del prezzo indicato nell'offerta economica con conseguente violazione del principio di segretezza dell'offerta economica, necessaria a garantire la trasparenza della procedura di gara e la massima obiettività nell'assegnazione dei punteggi, oltre che la par condicio dei concorrenti.

 

E' la posizione espressa dal TAR Puglia sezione Lecce con sentenza della sez. III del 1° giugno 2011 n. 1001 riproponendo la posizione della giurisprudenza di legittimità (C.d.S., sez. V, 9 giugno 2009, n. 3575; 4 marzo 2008, n. 901; sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3638). Nella stesa sentenza è altresì confermato che del tutto ininfluente è la violazione del termine di cui all'art. 79 del d.lgs. 163/2006, atteso che questo non incide sulla legittimità dell'aggiudicazione ma semplicemente sulla decorrenza del termine per l'impugnazione (al riguardo vedi anche T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 11 marzo 2011, n. 1441).