TAR Puglia: non a documenti sostitutivi relativi alla capacità tecnica e professionale


L'art. 41, comma 3 D.lgs n. 163/2006 consente di provare la capacità finanziaria con ogni documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; tuttavia analoga previsione normativa non è contemplata dal successivo art. 42 D.lgs n. 163/2006 con riferimento alla capacità tecnica e professionale.

 

L'art. 42, comma 1, lett. a) D.lgs n. 163/2006 prevede, infatti, che, se trattasi di servizi e forniture prestati - come nel caso di specie - a favore di amministrazioni o enti pubblici, la capacità tecnica può essere dimostrata unicamente mediante certificati rilasciati e vistati dalle stesse amministrazioni, non ammettendosi alcun documento sostitutivo (TAR Puglia Bari sez. I 17 giugno 2011 n. 920).