Il TAR Puglia (TAR Puglia Bari sez. I 9 giugno 2011 n. 857) torna sul tema dell'avvalimento.
Si legge nella pronuncia di cui occupa che la decisione assunta dalla stazione appaltante - di esclusione della concorrente che ha dichiarato, in sede di offerta, di volersi avvalere dell'ausiliaria per la qualificazione nella categoria OG11 - classifica III richiesta dal bando di gara - č fondata sull'erronea interpretazione del disposto dell'art. 49, sesto comma, del d. lgs. n. 163 del 2006, cosė come modificato dal D.lgs. n. 152 del 2008, ai cui sensi č indubitabilmente consentito il cosiddetto "avvalimento cumulativo" all'interno della medesima categoria.
Il TAR rinvia, per un'ampia motivazione in relazione a fattispecie analoga, ad una precedente pronuncia del TAR Lazio (sez. II, 8 luglio 2010 n. 23768) di cui afferma di condividerne il contenuto. |