TAR Sicilia: Consorzio stabile o non stabile?


Il TASR Sicilia (TAR Sicilia Palermo sez. III 17 giugno 2011 n. 1104) ha affrontato la questione concernente gli elementi da tenere in considerazione al fine di inquadrare un consorzio nel novero dei consorzi stabili ed applicare la relativa disciplina di favore prevista dalla legge.

 

Per quanto concerne l'esatta individuazione degli elementi essenziali in presenza dei quali ci si troverebbe al cospetto di un consorzio stabile, si distinguono due impostazioni esegetiche, la prima più formalistica e della quale è espressione la prassi interpretativa dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (v. determinazione 9/6/2004, n. 11 e parere precontenzioso n. 79/2007, invocati dalle parti resistenti), la seconda tendente a valorizzare il dato sostanziale della struttura d'impresa cui fa riferimento la giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, la decisione del Cons. di Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7524, invocata da parte ricorrente).

 

Il Tribunale palermitano propende per una lettura di tipo formale (ma non formalistica) alla luce della quale verificare la surrichiamata corrispondenza del consorzio ricorrente al surrichiamato tipo normativo.

 

Ed invero - rileva il TAR - anche ad accedere all'opzione interpretativa meno rigida secondo la quale la mancanza delle parole "consorzio stabile" nella ragione sociale non può, di per sé, impedire in concreto l'accertamento dell'esistenza degli elementi idonei a configurare un consorzio come stabile (v. C.g.a. 19 dicembre 2008, n. 1101; T.a.r. Piemonte-Torino, sez. I, 15 febbraio 2010, n. 958; T.a.r. Sicilia - Catania, sez. III, 5 ottobre 2007, n. 1597; T.a.r. Sardegna-Cagliari, sez. I, 7 aprile 2006, n. 507), quanto al caso di specie è di tutta evidenza la mancanza del dato teleologico, costituente elemento essenziale ai fini della configurazione della struttura d'impresa quale consorzio stabile.

 

Conclude la sentenza che la fattispecie assume una connotazione inconciliabile con il ragionamento (e con la situazione di fatto) posta alla base della decisione del Consiglio di Stato n. 7524/2010. Il vaglio dell'esistenza dei presupposti deve, dunque, necessariamente muovere dal dato formale, ossia dal contenuto del certificato camerale e dell'atto costitutivo del Consorzio (così anche nella decisione del Cons. di Stato n. 7524/2010 e in quella del C.g.a. n. 1101/2008), nonostante l'atto costitutivo non sia stato di fatto prodotto in sede di gara.