TAR Sardegna: il termine di dieci giorni per la comprova dei requisiti


Il termine stabilito dall'art. 48 comma 2, Codice dei contratti per la dimostrazione del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario di un appalto ha natura ordinatoria. Lo afferma il TAR Sardegna (sez. I 17 giugno 2011 n. 622) secondo cui, nel senso della natura solo sollecitatoria del termine depone la considerazione che la disposizione prevede l'applicazione della sanzione in caso di " mancata dimostrazione " del possesso dei requisiti e non invece in caso di " tardiva dimostrazione " di tale possesso: si legge infatti nel comma 2 dell'art. 48 che la sanzione stabilita dal comma 1 si applica nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria "non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni ", senza alcun riferimento al rispetto del termine di dieci giorni (sul trema è richiamata una pronuncia del T.A.R. Valle d'Aosta Aosta, sez. I, 13 novembre 2008 , n. 88).

 

Viceversa nella fase del sorteggio "la ratio posta a base del carattere perentorio del termine di 10 giorni per la comprova dei requisiti da parte della concorrente sorteggiata, ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti pubblici, risiede essenzialmente nella necessità di non compromettere, con il protrarsi del sub-procedimento di sorteggio e verifica dei requisiti, la speditezza e la concentrazione della gara; ma laddove sia la stessa Commissione di gara a decidere discrezionalmente di aggravare l'attività di verifica, non è più giustificata l'applicazione rigorosa ed incondizionata del termine massimo di dieci giorni, quantomeno nel senso che deve consentirsi alla concorrente di integrare la documentazione carente, purché sia stato tempestivamente effettuato un principio di allegazione per ciascuna componente del fatturato dichiarato con l'offerta (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 23 febbraio 2010 , n. 667).