Se i valori indicati negli atti di gara non consentivano di presentare una offerta seria, considerato il prezzo posto a base d'asta del complesso dell'opera da realizzare, la condizione doveva essere impugnata tempestivamente in quanto sostanzialmente escludente.
Lo afferma il TAR Lazio (Roma sez. III ter 8 giugno 2011 n. 5113) richiamando la alcune pronunce della giurisprudenza (Cons. St., Ad.Plen. n. 1/2003; TAR Lecce n. 3468/2007).
Il caso di specie fattispecie verteva sulla censura da parte della ricorrente - intervenuta solo a seguito del provvedimento di esclusione - avente ad oggetto la sottostima del prezzo dell'acciaio previsto dal bando per le opere infrastrutturali, che non avrebbe osservato quanto previsto dai tariffari regionali e comunque dalle valutazioni di mercato.
E' assolutamente ragionevole e condivisibile quella giurisprudenza che esclude l'obbligo di ripubblicazione in Gazzetta di ogni e qualsiasi modifica delle prescrizioni del bando, restringendo tale obbligo alle sole clausole significative che avrebbero potuto alterare la platea dei concorrenti (cfr TAR Sardegna sez.I n. 564/2004). |