In tema di valutazione di anomalia dell'offerta, il TAR Lazio osserva che, allorché sia prevista un'offerta complessiva, soltanto scomposta nei prezzi offerti per le caratteristiche dell'oggetto di gara, non deve esservi necessariamente un espresso corrispettivo per ogni singola prestazione, così che basta un solo scostamento da parametri medi per dare luogo ad anomalia, ben potendo la concorrente valutare l'opportunità di modulare le singole voci, soprattutto se - come nel caso di specie - sono riferite a prestazioni accessorie, al fine di ricavare comunque un utile anche solo in termini di prestigio professionale nell'eseguire quella determinata prestazione contrattuale, se l'offerta risulta comunque affidabile nel suo complesso (TAR Lazio Roma sez. III ter 1° giugno 2011 n. 4985 che richiama Cons. Stato, Sez. V, 23 novembre 2007, n. 5934 e Sez. VI, 2 maggio 06, n. 2445).
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