Come noto, le previsioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, trovano piena applicazione solo per i contratti ed i subcontratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010.
I contratti sottoscritti prima del 7 settembre, e i relativi subcontratti (anche se stipulati successivamente a quella data), sono assoggettati alla nuova normativa al termine del periodo transitorio individuato dalla Legge n. 217/2010, ossia entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa (avvenuta il 19 dicembre 2010).
Il periodo transitorio è scaduto il 17 giugno 2011.
Ne deriva che, a decorrere dal 18 giugno u.s., è indispensabile applicare la normativa sulla tracciabilità anche ai contratti sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010 e, dunque, a tutti i pagamenti ancora da effettuare.
Nondimeno, siffatti contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010, che non dovranno essere inserite perché tali obblighi sono già diventati efficaci "ex lege" a partire dal 18 giugno u.s. |