Autorità: nessun limite all'avvalimento <<interno>>


L'Autorità di Vigilanza torna ad affrontare la tematica dell'avvalimento e, più specificatamente, la questione della legittimità del c.d. avvalimento all'interno di un'ATI (Parere 7 aprile 2011 n. 61).

 

Secondo l'Organo di vigilanza, la potestà di avvalimento - che consente a un concorrente, per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione a una gara d'appalto ai fini dell'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, di far riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari all'esecuzione dell'appalto - costituisce un principio, di fonte sia comunitaria che nazionale, avente portata generale, in quanto esteso a tutti i pubblici appalti dalla direttiva unificata 18/2004 (art. 47, par. 2, nonché art. 48, par. 3) e disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 49 del Codice dei contratti pubblici.

 

Ne consegue che l'assenza di espresse previsioni al riguardo nella "lex specialis" di gara non costituisce affatto motivo di impedimento al suo utilizzo, ma al contrario legittima i concorrenti a far uso di tale facoltà nella sua più ampia portata (Consiglio Stato, Sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3762). L'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 è inequivoco nell'ammettere la possibilità di avvalimento anche ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese.

 

Il primo comma del citato articolo 49, infatti, consente l'avvalimento al "concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34" (al riguardo, cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2004, n. 8145; T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 12 aprile 2005, n. 230).

 

A sua volta l'art. 91 del Codice dei contratti pubblici, nel dettare disposizioni specifiche per l'affidamento degli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo, sopra e sotto la soglia di € 100.000,00, richiama le disposizioni contenute nella parte seconda dello stesso Codice, tra le quali è ricompreso anche l'art. 34.

 

Non si può pertanto dubitare che l'istituto dell'avvalimento costituisca uno strumento generale utilizzabile anche dai Raggruppamenti Temporanei di Professionisti (società di professionisti, società di ingegneria o professionisti singoli), come quello a cui partecipava l'istante nell'ambito della procedura indetta dalla S.A. né dell'ammissibilità dell'avvalimento c.d. "esterno", che si realizza nel caso in cui il Raggruppamento si avvalga di capacità di un imprenditore terzo, oltre che di quello cd. "interno", che si concretizza nell'ipotesi in cui il Raggruppamento si avvalga di capacità di imprese partecipanti all'A.T.I. (cfr., in tal senso, con specifico riferimento all'applicabilità ai servizi di progettazione, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2009, n. 7054).