Consiglio di Stato: sempre sul tema ...


L'art. 38 del D.lgs. n. 163/06 - nell'individuare i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione - fa riferimento soltanto agli "amministratori muniti di potere di rappresentanza", senza estendere l'obbligo ai procuratori, che amministratori non sono (Consiglio di Stato sez. V 27 maggio 2011 n. 3200, il quale richiama Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2011, n. 513) Sulla scorta di tale principio, i giudici di palazzo Spada rilevano come la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni da parte di entrambi gli amministratori non integra alcun vizio perché la dichiarazione è stata correttamente resa da uno dei legali rappresentati della società (che hanno poteri di amministrazione con firma disgiunta) ed è idonea a impegnare la società, considerato che l'obbligo per l'impresa partecipante ad una gara pubblica di rendere le prescritte dichiarazioni può essere legittimamente assolto dal suo rappresentante legale anche avuto riguardo ai terzi, inclusi altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza (Consiglio Stato, sez. V, 19 novembre 2009 , n. 7244).