Si segnala una pronuncia del Consiglio di Stato (sez. V 20 giugno 2011 n. 3697) con la quale è affrontata la questione della sostituibilità di un'impresa mandante in sede di gara in presenza di una delle ipotesi legittimanti il subentro della mandataria alla mandante in corso di esecuzione dell'appalto.
Evidenzia il Consiglio di Stato che l'articolo 37, comma 19 del Codice stabilisce che "In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire".
Dal semplice raffronto testuale si evince che l'art. 37, comma 19 in esame ha mantenuto intatto il nucleo normativo del precedente art. 94 del d.P.R. n. 554/1999, estendendone la portata ai casi di normativa antimafia e comprendendo anche gli appalti di servizi e forniture.
Il nucleo normativo è, dunque, incentrato sull'esecuzione e sul subentro di altro e diverso mandante e riguarda, dunque, la fase dell'esecuzione del contratto, non la fase dell'affidamento.
Tale lettura della norma è coerente con l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui il meccanismo in esame presuppone che il fallimento (così come le altre circostanze preclusive citate dalla norma medesima) della mandante sia intervenuto dopo la stipulazione del contratto, non spiegandosi, altrimenti, il riferimento alla "prosecuzione" del rapporto di appalto, che implica la già intervenuta insorgenza del rapporto stesso, mediante la sottoscrizione del contratto (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 22 ottobre 2005, n. 3261). |