Si è di recente affermato che devono ritenersi irrilevanti le condanne penali estinte ai sensi dell’art. 445, comma 2 c.p.p., con la conseguenza che le stesse possono anche non essere indicate nelle dichiarazioni che le imprese devono presentare ai sensi dell’art. 38 lett. c) del D. lgs. n. 163 del 2006 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 9324 del 21 dicembre 2010; Sez. V, n. 4594 del 23 luglio 2009).
Sulla scia di tali considerazioni, la Sezione III del Consiglio di Stato (n. 4333 del 15 luglio 2011) ha quindi ribadito che, nelle gare ad evidenza pubblica, se è legittima l'esclusione del concorrente che ometta di dichiarare una condanna ad una sentenza patteggiata (ex art 444 c.p.p.) nei confronti del legale rappresentante dell’impresa, non si può tuttavia procedere all’esclusione se ben prima del termine per la partecipazione alla gara sia stata dichiarata dal Giudice dell'esecuzione penale l'estinzione del reato, ai sensi del art. 445 c.p.p.
Infatti tale successiva vicenda determina l'irrilevanza della relativa condanna anche in relazione alla causa di esclusione dettata dall'art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1750 del 22 marzo 2011). La stessa Sezione III, con la sentenza in commento, precisa altresì che, sia nel caso di sentenza penale patteggiata, sia nel caso di decreto penale di condanna, la successiva estinzione del reato, ai sensi degli articoli 445 e 460 del c.p.p., pur operando in presenza dei presupposti stabiliti, richiede comunque che l'esistenza di tali presupposti sia accertata con una pronuncia del giudice penale su istanza dell'interessato.
Con la conseguenza che la condanna per un reato che incide sull'affidabilità morale e professionale di colui nei cui confronti è pronunciata può costituire causa di esclusione dalla gara se manca tale pronuncia giudiziale (Consiglio Stato, sez. VI, n. 4243 del 5 luglio 2010; sez. VI, n. 9324 del 21 dicembre 2010 cit.). |