Consiglio di Stato: valutazione dell’anomalia delle offerte


In una gara con la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a pronunciarsi sull'anomalia dell'offerta è la Commissione in quanto deve operare un proprio diretto apprezzamento sull'anomalia, anche eventualmente sulla base di una relazione tecnica redatta dal RUP.

 

Attraverso la valutazione dell'anomalia, infatti, viene posta in essere una concreta attività valutativa dei contenuti dell'offerta che non è di carattere comparativo, ma è pur sempre preordinata ad indagare sugli specifici contenuti dell'offerta, sulla sua affidabilità e sulla piena rispondenza, a questo stesso fine, delle giustificazioni addotte originariamente o di quelle integrative eventualmente richieste (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4584 del 15 luglio 2010).

 

E’ quanto ribadito dai giudici di palazzo Spada (sez. III 15 luglio 2011 n. 4332), i quali rilevano che – come di recente affermato dalla stessa Sezione III con la sentenza n. 1368 del 3 marzo 2011 - tutte le attività di valutazione (compreso l’attività di verifica delle eventuali anomalie dell’offerta economica) devono essere compiute dalla Commissione giudicatrice (e non dal solo Presidente).

 

Infatti la necessità di operare con il "plenum" della Commissione giudicatrice "si pone essenzialmente nelle fasi in cui la Commissione è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali v’è l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, e che invece può consentirsi la deroga al principio della collegialità per le attività preparatorie, istruttorie e vincolate".

 

Gli stessi giudici hanno invece ritenuto legittima la sola lettura, da parte del RUP, del prezzo offerto non essendovi in tale operazione l’esercizio di scelte discrezionali (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7470 del 2010).