Consiglio di Stato: le “insindacabili”valutazioni di idoneità


Le valutazioni della Commissione di gara in ordine all’idoneità tecnica o meno delle offerte dei vari partecipanti alla gara costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, alle quali non possono essere contrapposte le valutazioni di parte circa la sussistenza o meno delle prescritte qualità, trattandosi di questioni afferenti al merito delle suddette valutazioni tecnico-discrezionali, non sindacabili se non sotto il profilo dei criteri (Consiglio di Stato sez. V 8 marzo 2011 n. 1464).