Il parametro dell’ "utilità" delle clausole e della necessità di evitare inutili appesantimenti, nonché di garantire in massimo grado la partecipazione dei concorrenti, nel rispetto della par condicio, costituisce metodo operativo ed interpretativo irrinunciabile, sicchè, in presenza della duplicità di prescrizioni e dell’inutilità di indicazioni già contenute nell’offerta, la sanzione espulsiva prevista per la mancata compilazione, preordinata al solo raffronto visivo dei dati già contenuti nelle offerte e non rispondente ad un reale interesse sostanziale, deve ritenersi illegittimamente preclusiva della partecipazione di un aspirante, in quanto in contrasto con i principi della ragionevolezza e della proporzionalità (Consiglio di Stato sez. V 28 febbraio 2011 n. 1245).
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