L’art. 37 del Codice e l’art. 95 del D.P.R. n. 554 del 1999 (ed oggi l’art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti) stabiliscono che le imprese partecipanti a un costituendo raggruppamento (sia di natura orizzontale che di natura verticale) devono indicare nell'offerta di gara, oltre alle quote di partecipazione, le quote di lavori che ciascuna di esse eseguirà, in modo da consentire l'immediata verifica dei requisiti richiesti dalla normativa di settore.
Ciò in quanto una dichiarazione successiva, in sede di esecuzione del contratto, non potrebbe assolvere allo stesso modo alle esigenze di trasparenza ed affidabilità che caratterizzano la gara.
E’ quanto asserito dal Consiglio di Stato (sez. III 7 marzo 2011 n. 1422), richiamando una precedente pronuncia (Consiglio di Stato Sez. IV, n. 8253 del 27 novembre 2010). |