Si segnala una pronuncia del TAR Lazio (Roma sez. II ter 22 febbraio 2011 n. 1672), in materia di regolarità contributiva e partecipazione alle gare di appalto.
Osserva il Tribunale capitolino che, in relazione al requisito di regolarità contributiva, il consolidato orientamento assunto sia dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (parere n. 23/2009) sia dal giudice amministrativo ritiene che la stessa costituisca requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, ma anche per la relativa partecipazione alla gara, con l’effetto che l’impresa concorrente deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura di selettiva.
Ne consegue che, ai fini della valutazione della regolarità contributiva, il termine entro cui l’impresa concorrente ha l’obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti coincide con il termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione.
Nella medesima sentenza si legge inoltre che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, al fine dell’accertamento dell’inadempimento contributivo, non ha alcuna rilevanza la semplice domanda di dilazione o rateizzazione formulata dal contribuente (Cons. St., Sez. V, 24.3.2001, n. 1706; Tar Lazio, Sez. II, 19.6.2006, n. 4814), mentre è pacifico che il momento in cui va verificata la sussistenza del requisito è quello della presentazione della domanda di partecipazione alla gara con la conseguenza che l’eventuale regolarizzazione successiva non potrà comportare ex post il venir meno della causa di esclusione (Cons. St., Sez. V, 23.10.2007, n. 5575; Tar Lazio, Sez. III, 11.1.2005, n. 159).
Infine, in merito al DURC, il TAR sostiene che esso assume la valenza di una “dichiarazione di scienza”, da collocarsi tra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della p.a., assistito da pubblica fede ai sensi dell’art. 2700 c.c., facente piena prova fino a querela di falso.
Attesa la sua natura giuridica, non residua, dunque, in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati e alle circostanze in esso contenute (Cons. St., Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1931; id., IV, 10 febbraio 2009, n. 1458) e quindi la stazione appaltante lo riceve quale atto di certezza da cui non può comunque discostarsi, non avendo alcun autonomo potere di valutazione e di apprezzamento del suo contenuto. |