TAR Toscana: consorzi, consorzi stabili e consorzi di cooperative…


Il TAR Toscana (sez. I 14 febbraio 2011 n. 317) fa il punto sulle differenze sussistenti tra i vari tipi di consorzio contemplati dal Codice dei Contratti ai fini della partecipazione alle gare di appalto.

 

L’art. 34, comma 1, lett. e), del D.lgs. 163/2006 rinvia, in tema di partecipazione alle procedure di affidamento dei consorzi ordinari di imprese, all’art. 37 del medesimo decreto e quest’ultimo, al comma 7, stabilisce che solo i consorzi di cui alla lett. d) del suddetto art. 34 sono obbligati ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono. L’omissione di tale previsione riguardo i consorzi ordinari non può avere altro significato se non quello di escludere che essi possano partecipare solo per alcune delle imprese consorziate, con la conseguenza che sono obbligati a partecipare per tutte.

 

L'interpretazione si giustifica, oltre che sotto il profilo letterale, anche sul piano sostanziale, una volta che si ponga mente alla diversa natura del consorzio ordinario rispetto ai consorzi stabili ed ai consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane.

 

I primi infatti non hanno una propria struttura aziendale poiché il contratto di consorzio ex art. 2602 c.c. istituisce un'organizzazione comune per il coordinamento di determinate fasi dell'impresa e non è soggetto ad una limitazione temporale minima nella sua durata.

 

Il consorzio stabile invece, ex art. 36 del Codice, ha una durata minima temporale di cinque anni ed una comune struttura di impresa ed anche per questa figura coerentemente, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 36, é previsto l'obbligo di indicare per quale dei consorziati concorre.

 

I consorzi di cooperative di produzione e lavoro sono poi regolati da una normativa speciale che li qualifica come persone giuridiche ed ancor più palese é quindi la loro differenza rispetto ai consorzi ordinari.