TAR Friuli: se la dichiarazione sul subappalto è irregolare …


La violazione del divieto di subappalto (in quanto dichiarato in sede di offerta ma per parti non subappaltabili) riguarda la fase di esecuzione e non la fase di ammissione.

 

Non è dunque legittima l'esclusione della ditta comunque in possesso dei requisiti di qualificazione per svolgere in proprio le prestazioni oggetto del contratto, potendo soltanto la stazione appaltante negare l'autorizzazione al subappalto.

 

E’ la posizione del TAR Friuli Venezia Giulia (sentenza 10 febbraio 2011 n. 98), secondo il quale, la “irregolarità” della dichiarazione della ricorrente, cioè la manifestazione della volontà di voler subappaltare parti ritenute dalla stazione appaltante insuscettibili di essere subappaltate, può infatti agevolmente essere “sanata” o meglio, corretta, in sede di gara, applicando i principi generali, a tenore dei quali, essendo comunque la ricorrente qualificata per tutte le attività oggetto dell’appalto, in caso di “erronea dichiarazione” resterà obbligata in proprio.

 

Conclude quindi il TAR asserendo che, in mancanza di una espressa sanzione di esclusione per la violazione delle prescrizioni sul subappalto, e, per contro, della prevista possibilità di “sanare” le dichiarazioni irregolari in sede di gara, la ditta non può essere esclusa.