Consiglio di Stato: DURC e valutazione gravità


La sezione V del Consiglio di Stato, con sentenza del 3 febbraio 2011 n. 789, è tornata ad occuparsi di DURC, affermando che la valutazione in ordine all’esistenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, come requisito generale di partecipazione alle gare, costituisce oggetto di autonoma valutazione da parte della stazione appaltante, rispetto alla quale le risultanze del DURC si pongono come elementi indiziari, da cui non può prescindersi, ma che comunque non esauriscono l’ambito di accertamento circa la sussistenza di una violazione grave (sul tema vedi anche Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4907/2009).

 

Si legge sempre nelle sentenza di cui occupa, che le risultanze di tale documento vincolano la stazione appaltante, in ragione della sua natura di dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell’amministrazione, atti assistiti da pubblica fede ex art. 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso (vedi anche Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1458/2009).

 

Ne deriva che la formale regolarità contributiva è rimessa al potere di accertamento e di valutazione dell’Istituto previdenziale, mentre la gravità di una violazione in materia contributiva e previdenziale, ai fini della partecipazione ad una gara pubblica, impone un’ulteriore valutazione affidata alla stazione appaltante, che ben potrà avvalersi del DURC nella sua valutazione dell’attività imprenditoriale.